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Giustizia / L'abc del collegato alla Finanziaria 2009

di Claudio Tucci

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27 maggio 2009

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Cooperazione internazionale (articolo 13). Prevista una semplificazione delle procedure di intervento umanitario, sociale o economico e di cooperazione a sostegno di processi di pace in alcuni Paesi nei quali l'Italia è già impegnata. Un apposito decreto interministeriale (Affari esteri ed Economia) indicherà gli interventi da fare, le somme da spendere e le modalità di svolgimento delle singole missioni, dando, comunque, priorità ai Paesi che hanno sottoscritto accordi di riammissione e collaborazione nella gestione dei flussi dell'immigrazione irregolare e che agevolino l'esecuzione delle pene detentive nei Paesi d'origine. Alle sedi esteri italiane potranno, anche, arrivare soldi direttamente da Bruxelles o da qualche altro Stato membro per realizzare interventi di cooperazione allo sviluppo per conto degli stessi donatori. Previsto, a decorrere dal 2009, uno stanziamento ad hoc di 2 milioni di euro per la realizzazione delle attività di cooperazione nel campo della ricerca e dello sviluppo industriale, scientifico e tecnologico con lo Stato d'Israele.

Corte dei conti (articolo 42). In tema di contenzioso pensionistico, previsto, tra l'altro, che, al fine di accelerare la definizione dei giudizi, i presidenti delle sezioni giurisdizionali regionali procedono, al momento della ricezione del ricorso e secondo criteri predeterminati, alla sua assegnazione a uno dei giudici unici delle pensioni in servizio presso la sezione.

Finanziamenti trasparenti (articolo 14). Garantita l'effettiva tracciabilità dei flussi finanziari dei Fondi strutturali comunitari e del fondo per le aree sottoutilizzate per evitare (e prevenire) un loro possibile utilizzo indebito in sede di programmazione unitaria della politica regionale 2007-2013.

Fondi perequativi (articolo 43). Prevista l'istituzione, presso l'avvocatura di Stato, di due fondi perequativi, uno dei proventi derivanti da incarichi arbitrali e, l'altro, del personale amministrativo dell'avvocatura stessa. Funzionamento e ripartizioni delle somme sono disciplinati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri.

Mediazione e conciliazione per cause civili e commerciali (articolo 60). Prevista una delega al Governo, da esercitare entro 6 mesi dall'entrata in vigore della legge, per generalizzare il ricorso alla composizione stragiudiziale delle controversie civili e commerciali. Tra i principi direttivi della delega, che la mediazione, finalizzata alla conciliazione, verta su diritti disponibili e la garanzia che a tutte le liti oggetto di mediazione non sia preclusa la via del giudice ordinario. Come, pure, che, a decidere, in via stragiudiziale, siano organismi professionalmente competenti. Diventa un dovere dell'avvocato indicare al cliente la possibilità di risolvere la questione in via alternativa al giudice e per le parti che ricorrono alla mediazione e alla conciliazione sono previste forme di agevolazione fiscale.

Modifiche al codice di procedura civile (articoli da 45 a 59). Che si applicheranno solo ai giudizi instaurati dopo l'entrata in vigore della legge. Si parte con l'ampliamento della competenza del giudice di pace: il valore delle cause che possono esaminare passerà da 5 milioni di vecchie lire a 5mila euro e arriverà fino a 20mila euro per le controversie sul risarcimento del danno da incidente stradale o navale. Previsto, poi, che le decisioni su competenza, litispendenza, continenza e connessione devono essere adottate con ordinanza (e non più sentenza). Stabiliti aumenti di pena pecuniaria per la parte che ricusa il giudice e la domanda viene respinta e per il custode che non abbia eseguito l'incarico assunto. La procura speciale potrà, poi, essere apposta, anche, in calce o a margine della memoria di nomina del nuovo difensore. Novità importante per i giudici: potranno porre a fondamento della decisione, anche, le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti ammessi o non specificatamente contestati dalla parte costituita. D'ora in avanti, le sentenze possono essere pubblicate pure su testate radiofoniche o siti internet di giornali. Modifiche, poi, alle norme sul difetto di rappresentanza e assistenza e previste abbreviazioni per una serie di termini processuali. Chiarito che in appello non possono prodotti nuovi documenti. Introdotta, anche, la possibilità che la sentenza, che accoglie la domanda di condanna all'adempimento di obblighi di fare infungibile o di non fare, contenga, anche, la determinazione di una somma di denaro dovuta all'obbligato per ogni violazione o inosservanza successiva, o per ogni ritardo nell'esecuzione del provvedimento. Arriva, poi, il vaglio di ammissibilità dei ricorsi per cassazione (il cosiddetto filtro in cassazione). Il ricorso è inammissibile per due motivi. Intanto, quando il provvedimento impugnato ha deciso questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l'esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l'orientamento della stessa. Poi, quando è manifestatamene infondata la censura relativa alla violazione dei principi regolatori del "giusto processo". Spazio, anche, alla testimonianza scritta: il giudice, su accordo delle parti e tenuto conto della natura della causa e di ogni altra circostanza, può disporre di assumere la deposizione chiedendo al testimone di fornire per iscritto (e nel termine fissato) le risposte ai quesiti su cui deve essere interrogato. Se non spedisce la testimonianza, scattano pene pecuniarie. Inoltre, se il teste si astiene, ha l'obbligo, comunque, di sottoscrivere il modello indicando generalità e motivi di astensione. Il giudice può, comunque, lette le risposte, chiamare il teste a deporre oralmente. In arrivo, poi, nuove norme in materia di condanna alle spese nei procedimenti cautelari e arbitrato rituale e introduzione ex novo del procedimento sommario di cognizione. Spazio, pure, a sanzioni a chi introduce "procedure o tattiche" per allungare inutilmente i tempi della trattazione della causa in udienza e, disco verde, anche, a una stretta nell'attribuzione di incarichi ai consulenti tecnici. Le cause per il risarcimento dei danni per morte o lesioni conseguenti a incidenti stradali non saranno più trattate con il rito del lavoro. Anche l'avvocatura di Stato potrà, poi, notificare atti civili, amministrativi e stragiudiziali con le modalità semplificate attualmente previste dalla legge 53/1994. La prova scritta della conoscenza del ricorso e del decreto equivale alla notifica degli stessi. Previste, inoltre, nuove norme che regolano il passaggio del giudizio da una giurisdizione all'altra (cosiddetta traslatio iudicii) e stabilita la perenzione del ricorso ultraquinquennale qualora, una volta fissata l'udienza di discussione nel merito, nessuna parte costituita dichiari di avere interesse alla decisione. In arrivo, infine, una delega al Governo, da esercitare entro 24 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per ridurre e semplificare i procedimenti civili di cognizione che rientrano nell'ambito della giurisdizione ordinaria e che sono regolati da norme speciali.

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27 maggio 2009
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